domenica 15 giugno 2014

R I S C A T T O P O P O L A R E: LECCE/USURA:BRACCIO DI FERRO TRA PROCURA E TRIBUNA...

R I S C A T T O P O P O L A R E: LECCE/USURA:BRACCIO DI FERRO TRA PROCURA E TRIBUNA...: Indubbiamente c'é qualcosa che non va ed a questo punto potrebbe essere utile un pubblico dibattito tra i Magistrati della Procura de...

LECCE/USURA:BRACCIO DI FERRO TRA PROCURA E TRIBUNALE? MENTRE LA CLASSE POLITICA ED I SINDACATI DORMONO SI SVEGLIA IL GIORNALISMO DI INCHIESTA

Indubbiamente c'é qualcosa che non va ed a questo punto potrebbe essere utile un pubblico dibattito tra i Magistrati della Procura della Repubblica di Lecce, il Giudice Carolina Elia, imprenditori e politici. Stefano Lopetrone ci racconta con lucidità un'altra storia di usura ed estorsione, affrontata con decisione e competenza dal Procuratore Cataldo Motta e dal suo staff. Resta incomprensibile, per quanto si legge nell'articolo di Lopetrone, la posizione del Giudice Elia che rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Posizione non nuova, solo che si pensi che, 
  1. nel 2006 rigettò anche a me, vittima di usura (292,06% annuo il tasso rilevato dal CTU) ed estorsione, la richiesta di sospensione, nonostante il parere favorevole del Prefetto di Roma e dei competenti Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica, del rilascio dell'appartamento in cui abitavo con la mia famiglia,che comprende, anche una figlia oggi di 16 anni ed allora di 8;
  2. già dieci anni fa, nel diverso ruolo di P.M. allora ricoperto, il Magistrato Elia, sequestrò, con un provvedimento dichiarato definitivamente illegittimo dai competenti Giudici, un decreto ingiuntivo di circa un miliardo di lire emesso dal Tribunale di Lecce a favore di una società da me rappresentata e contro la società di factoring del Banco di Napoli, mia debitrice e responsabile di usura in mio danno;
  3. sempre per il citato decreto ingiuntivo mi accusò di falso aggravato e truffa in danno del Presidente del Tribunale di Lecce e mi rinviò direttamente a giudizio - senza passare dal necessario filtro del GUP - innanzi al Giudice monocratico che, ovviamente, accolse, subito, la mia eccezione di incompetenza; 
  4. sempre per il citato decreto ingiuntivo, nonostante il provvedimento di revoca del sequestro da parte del Tribunale del riesame da Lei non impugnato in Cassazione, chiese al GUP il mio rinvio a giudizio per falso e truffa aggravata: nonostante la gravità delle accuse mossemi, pari all'inconsistenza ed all'infondatezza dei reati contestatimi, non ebbi un attimo di esitazione a rinunciare alla comoda scorciatoia della prescrizione e mi feci giudicare. L'esito: assolto perchè il fatto non sussiste, con sentenza ormai definitiva. 
I fatti sono di gravità estrema e, pur tuttavia non si può negare alla dott.ssa Elia di esprimere le Sue idee - considerato che i Suoi provvedimenti giudiziari, come sopra ho detto, hanno subìto la falcidia dei giudici dell'impugnazione - e di proporre ai politici, in pubblico dibattito, eventuali proposte di modifica del codice penale, di quello di procedura penale e della legge sulla repressione dell'usura e sull'accesso ai benefici previsti per le vittime.

giovedì 23 gennaio 2014

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: GINO DI NAPOLI ASSOLTO CON FORMULA PIENA

"IL FATTO NON SUSSISTE":  Con questa formula riportata nella sentenza n° 963/2013 ormai definitiva della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, Luigi (detto Gino) Di Napoli é stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta contestatogli a seguito di due relazione - evidentemente inattendibili e contra legem - inoltrate, partendo dal 2001, da due curatori fallimentari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Sorprendentemente gli stessi avevano omesso di rappresentare che il fallimento dell'A.MER.CO. srl, rappresentata da Gino di Napoli non poteva essere dichiarato poiché l'unico istante il fallimento, dichiaratosi creditore, la Banca Popolare Pugliese, non solo era sprovvista di un titolo comprovante il credito, ma addirittura, attraverso i suoi vertici, oggi sotto processo per usura in permanenza attuale nei confronti dell'imprenditore e del suo gruppo, pretendevano interessi al tasso annuo accertato dal consulente tecnico dell'Autorità Giudiziaria oscillante dal 92,45% al 292,06% annuo.